Il codice civile, all’art. 1965, definisce la transazione come il contratto con cui le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.

La transazione può essere di due tipi:

a) transazione semplice: quando le reciproche concessioni si svolgono nell’ambito dello stesso rapporto contestato;

b) transazione novativa: le reciproche concessioni producono l’estinzione del precedente rapporto, con contestuale nascita di un nuovo rapporto obbligatorio. A tal riguardo, è opportuno ricordare che l’art. 1320 c.c. prevede che si abbia novazione oggettiva quando le parti sostituiscono all’obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso e che la volontà di estinguere l’obbligazione precedente risulti in modo non equivoco.

La transazione, ai sensi dell’art. 1967 c.c., deve essere fatta per iscritto e, pertanto, devono risultare documentalmente tutti gli elementi essenziali di tale negozio, ivi compreso quello di reciprocità delle concessioni. La mancanza di tale requisito non incide sulla validità dell’accordo, ma solo sulla prova, mediante testi e presunzioni, in un eventuale giudizio.

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