Per fatti interruttivi del nesso causale si intendono quelli che, inseritisi nella catena causale, risultino da soli idonei e sufficienti a determinare l’evento di danno, relegando gli altri antecedenti, tra i quali quello commesso dall’agente, a delle mere occasioni, giuridicamente irrilevanti ed ininfluenti, sotto il profilo causale, a determinarlo.

Nella responsabilità civile, i fatti interruttivi del nesso causale vengono comunemente individuati nel:

a) caso fortuito, nella cui accezione viene ricompresa anche la forza maggiore. Esso è comunemente inteso come “un evento straordinario, contro il quale ogni sforzo umano sarebbe vano”. In pratica, si tratta di eventi fenomenici materiali al di fuori del controllo umano, caratterizzati da straordinarietà, eccezionalità e invincibilità.

b) fatto del terzo. Ai fini interruttivi del nesso causale, il fatto del terzo deve essere riconducibile al profilo causale dell’evento e cioè deve consistere in un fattore esterno del tutto eccezionale e perciò imprevedibile che, interferendo nella situazione in atto, abbia di per sé prodotto l’evento.

c) fatto della vittima. Deve trattarsi di un fatto che, per la sua straordinarietà ed eccezionalità, il convenuto non avesse l’obbligo di impedire o prevenire oppure di un fatto che, per le modalità o per il momento in cui si è verificato, fosse al di fuori della sua sfera di controllo.

Infatti, rispetto alla verificazione di tali eventi, il soggetto agente non aveva alcun obbligo di impedirli o prevenirli ovvero il loro prodursi si è sviluppato al di fuori di quella sfera di controllo che il diritto gli imponeva.

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