L’art. 696 bis del c.p.c., introdotto dalla novella legislativa del 2005, prevede una specifica fattispecie di consulenza tecnica preventiva, connotata da profili del tutto peculiari quali l’assenza del requisito dell’urgenza e l’attribuzione al consulente di nuovi e più marcati poteri conciliativi rientranti in un’ottica deflattiva del procedimento di merito.

Presupposto dell’accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 696 bis c.p.c. è che la controversia fra le parti abbia come unico punto di dissenso ciò che, in sede di processo di cognizione, può costituire oggetto di consulenza tecnica, acquisita la quale, secondo le preventivamente dichiarate intenzioni delle parti, appare assai probabile che esse si concilieranno, non residuando – con valutazione da compiersi in concreto ed ex ante – altre questioni controverse.

E’ inammissibile, pertanto, la richiesta di detta consulenza laddove le parti non controvertano soltanto sulla misura dell’obbligazione risarcitoria, bensì anche sulla effettiva sussistenza della stessa, oltre che sulla individuazione del soggetto a essa eventualmente tenuto.

 

 

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